|
ICI-Detrazione abitazione principale
DETRAZIONI E ULTERIORE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2008
La detrazione d'imposta per abitazione principale di €. 103,29, di cui all'art.8, D.Lgs. n.504/92, spetta a condizione che il contribuente abbia la residenza anagrafica nello stesso immobile E' fatta comunque salva la prova contraria.
La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una ulteriore detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo, nella misura dell'1,33 per mille, calcolata sulla base imponibile ICI dell'abitazione stessa e delle eventuali pertinenze fino all'mporto massimo di euro 200,00.
La nuova detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione proncipale.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle comprese nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli).
La nuova detrazione per l'abitazione principale si cumula con quella/e già in vigore, deliberate dal Comune; segnatamente, la nuova detrazione (art.8 co.2-bis del D.Lgs.504/1992) deve essere operata una volta che dall'ICI lorda sia già stata defalcata la detrazione per l'abitazione principale e l'eventuale maggiore detrazione.
La detrazione aggiuntiva prevista dalla Finanziaria 2008 potrà essere computata già in sede di versamento di acconto ICI per l'anno 2008, cioè entro il 16 giugno 2008.
Risoluzione n.11/DPF del 10/04/2008
E’ stato inoltre deliberato di riconoscere, a norma del vigente art. 8 del D.Lgs.n. 504/92 , ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili,per l’anno 2008, la detrazione per abitazione principale di € 258,23 a richiesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate: A) PENSIONATI O INVALIDI CIVILI con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa SINGLE (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 2007 non superiore a € 9.250,00 proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. B) PENSIONATI O INVALIDI CIVILI con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2007 di tutto il nucleo familiare non superiore a € 14.938,00 più € 1.143,00 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa: 1) per reddito complessivo si intende: - redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge) - interessi sui depositi bancari, postali, ecc. - rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni. - somme e contributi erogati da enti pubblici e privati. 2) per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità. 3) per abitazione principale si intende: quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente all'1/1/2008.
Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del Funzionario Responsabile, con le seguenti modalità: - Entro il 31 Maggio 2008 è fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo comunale o a mezzo lettera raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria. - La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 16 giugno 2008 da parte del Funzionario responsabile.
Allegati
Atto notorio reddito.doc
Domanda ulteriore detrazione.doc
|