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Rimborsi Compensazioni Riversamenti ad altri Comuni
RIMBORSO
Il contribuente può richiedere al Comune (Ufficio I.C.I. - Piazza Italia 32) il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni (art.1 co.164 L.296/06) dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'estensione dei nuovi termini quinquennali (non più triennali) si applica ai rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007.
COMPENSAZIONE VERTICALE
Qualora il contribuente lo ritenga preferibile, in alternativa alla richiesta di rimborso ICI, potrà procedere alla compensazione tra crediti e debiti ICI detraendo dalla quota dovuta alle scadenze di legge eccedenze di versamento degli anni precedenti purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso (art.34 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie).
Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi.
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