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I proprietari, e i detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela. In particolare essi sono tenuti ad accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, sono responsabili della loro riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

Gli animali devono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età. E' vietato tenerli in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

OBBLIGO DI SOCCORSO STRADALE
L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Approfondimenti:

cane

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LA CURA DEL PROPRIO CANE

Il proprietario, o il detentore, o chiunque si occupi anche temporaneamente di un cane è responsabile della sua salute e del suo benessere. Dovrà rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente, assicurargli le necessarie cure sanitarie, la possibilità di esercizio fisico, la pulizia degli spazi di dimora; dovrà inoltre prendere le precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

È vietato allontanare dalla madre i cuccioli al di sotto di 2 mesi di età

Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani tenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

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Schede tecniche e informative sui cani
prodotte dalla regione Emilia Romagna

 

 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI

 ANAGRAFE CANINA

- I propietari dei cani, sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso.
- Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati al Comune competente entro tre giorni.
- I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza.

Servizio Anagrafe Canina del Comune di Tresigallo.

ALCUNE REGOLE PER IL PADRONE

- E' vietato tenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
- Per un cane custodito in recinto, la superficie di base dello stesso non dovrà essere inferiore a 9 (nove) metri quadrati, e comunque tale da permettere all'animale un adeguato movimento fisiologico.
- E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
- E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti.
- Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

QUANDO IL PADRONE PORTA A SPASSO IL CANE, DEVE RICORDARE..

- Il guinzaglio
- La museruola (nel caso sia un po' aggressivo, nel caso debba entrare nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto).
- Raccogliere le feci dell'animale e recare con sè gli strumenti idonei alla loro raccolta. L'obbligo sussiste per qualsiasi luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Il proprietario o il detentore è responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale;

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compresi i giardini ed i parchi pubblici.
E' invece vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi - come le aree giochi per bambini - o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Responsabile d'Area: Alessandro Gilioli
Referente: Angela Aneghini
Telefono: 0533 607733 Fax: 0533 607710
E-mail: a.aneghini @ comune.tresigallo.fe.it
Sede: Piazza Italia, 32 - Piano terra
Orario: Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 13.00 - Sabato 8.30 - 12.30

Anagrafe Canina e Felina

In conformità a quanto previsto dalla Scarica allegato Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e provvedono a istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione (microchip) dei cani, delle loro caratteristiche (razza, taglia, pelo, colore, data di nascita, ecc.) e delle generalità del proprietario.

Iscrizioni
I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

Identificazione dei cani
I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione.

Casi di smarrimento
Lo smarrimento di un cane deve essere segnalato dal detentore, entro tre giorni, al Comune di residenza.

Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario.
I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro 15 giorni, al Comune interessato, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza.

Sanzioni
Fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni previste dalla L.R. 27/2000 è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

- da Euro 77,50 ad Euro 232,41 per mancata iscrizione all'anagrafe canina del proprio cane;
- da Euro 1.032,30 ad Euro 5.164,50 per abbandono del proprio cane.

Fauna Selvatica:

Denuncia di esemplari nati o riprodotti in cattività appartenenti a specie incluse nell'allegato "A" appendice I^ e II^, nonché nell'allegato "C" parte 1 e 2 del Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979 Scarica allegato

Il Regolamento 338/97 Scarica allegato del Consiglio relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, sostituisce il Regolamento precedente n.3626/82 che già applicava la Convenzione ed introduce norme più restrittive per il commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allegati A e B sono state inserite specie che non sono incluse nelle Appendici della Convenzione ma per le quali l'Unione Europea ha inteso estendere la tutela normata dalla Convenzione stessa. Il Regolamento 1808/01 della Commissione stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento 338/97).

Una colonia felina è costituita da un gruppo più o meno numeroso di gatti (indipendentemente dal numero dei gatti che la compongono, ne basta anche uno) che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini.

I gatti si raccolgono in quell'ambito territoriale ristretto, dove esistono fonti di cibo e ripari sicuri per loro stessi e la prole, condividendo l'ambiente di vita con gli esseri umani e formando aggregazioni strutturate. La legge li protegge e vieta a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat, riconoscendo la loro territorialità, indipendenza e capacità di integrarsi con l'ambiente circostante.

Le Associazioni Animaliste e zoofile del territorio provinciale, coordinate dalla Provincia di Ferrara, con la collaborazione dell'Azienda USL, dell'Ordine dei Medici Veterinari e del Comune di Ferrara hanno predisposto un documento informativo sulla corretta gestione delle colonie feline che possa essere un utile strumento di consultazione per i Comuni, per i cittadini e per i referenti di colonie feline.

Oltre a cenni sulla normativa di riferimento, vengono trattati elementi per la gestione di una colonia felina che partono dalla definizione della stessa per arrivare agli aspetti di tutela della salute nonchè agli aspetti etologici del gatto.
Non mancano divertenti citazioni sui luoghi comuni che interessano i nostri amici felini e informazioni utili per promuovere il benessere degli animali e un corretto equilibrio con l'ambiente che li circonda.

Scarica allegato: Linee Guida per la gestione delle colonie feline

Esche e bocconi avvelenati: un problema di ambiente e di salute

Il problema delle intossicazioni animali derivanti da esche e bocconi avvelenati è oramai ben conosciuto. L'uccisione di animali per mezzo dei bocconi/esche avvelenate è una barbara attività, retaggio di una ancestrale concezione di controllo del territorio; tale modalità, inoltre, non è assolutamente selettiva e determina la dispersione di pericolose sostanze tossiche nell'ambiente. Quando le esche vengono posizionate nell'ambiente urbano, il rischio si estende anche alla popolazione, rappresentata specialmente dai bambini, che - per loro natura - sono attratti da oggetti sconosciuti, con potenziale pericolo di assunzione dell'eventuale sostanza tossica contenuta.

La Prefettura di Ferrara, insieme con la Regione Emilia - Romagna, la Provincia, i Comuni del territorio, le Forze dell'Ordine, il Corpo Forestale dello Stato, l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL di Ferrara, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), hanno istituito un tavolo tecnico dal 2009 per fronteggiare congiuntamente questo fenomeno.

Dai risultati ottenuti, il primo dato che balza all'occhio è l'incremento del numero totale di campioni di esche conferiti al Laboratorio di analisi per le successive determinazioni; tale numero - su base provinciale - è passato dai 28 del 2009, con 14 casi di riscontro analitico della sostanza tossica, ai 41 del 2010, con 21 casi di riscontro analitico della sostanza tossica. Appare evidente che la maggiore attenzione al problema ha portato ad un aumento dell'attività di controllo. Non è difficile ipotizzare che il trend sia dovuto quindi anche ad una maggiore sensibilità sia da parte delle autorità di sanità pubblica, sia dei privati cittadini.

E' interessante osservare che il reperimento delle esche è più importante nelle zone a carattere rurale che non nelle grandi città, sebbene siano numerose le esche rinvenute anche lungo strade o abitazioni private. Sovente l'episodio criminoso coinvolge diverse esche in un territorio ristretto. Chi compie il gesto criminoso infatti, si preoccupa di disseminare diverse esche e/o bocconi in un territorio di estensione piuttosto limitata; ovviamente diverse specie animali possono entrare in contatto con le esche, rimanendo intossicate. Se chi intossica cerca l'eliminazione di una particolare categoria di animali (cani da caccia, da tartufo, animali di un vicino) agisce però, "alla cieca", disseminando il terreno con diverse esche, per cui molti altri animali possono cibarsi delle esche e manifestare segni di intossicazione.

Anche in provincia di Ferrara gran parte dei ritrovamenti di esche si sono verificati nelle aree rurali. Non sono mancati i riscontri di campioni reperiti in prossimità di oasi, zone di addestramento cani e zone sottoposte a tutela ambientale (parchi, aree di rispetto, ecc.). Pur tuttavia appare difficile attribuire una correlazione diretta fra il reperimento dell'esca ed un particolare tipo di territorio, mentre si mantiene costante negli anni la distribuzione temporale dei fenomeni di avvelenamento di animali, con due picchi nei mesi di marzo ed ottobre-novembre.

Conoscere il tipo di tossico impiegato nelle esche o negli episodi di avvelenamento in generale è di fondamentale importanza sia per consentire di avere una "mappatura" dei principi attivi più utilizzati, -il che permette un controllo più capillare da parte delle Forze dell'Ordine deputate al monitoraggio di questo fenomeno ed all'identificazione degli avvelenatori- sia perché la conoscenza dei principi attivi più frequentemente utilizzati può consentire di intervenire terapeuticamente con successo sugli animali, in quei casi di intossicazione in cui è possibile sfruttare il fattore tempo. Infatti quando un animale intossicato ed ancora in vita viene soccorso da personale autorizzato esperto di intossicazioni con sintomatologia simile, il primo soccorso risulta fondamentale per la salvaguardia delle grandi funzioni organiche e la stabilizzazione dell'animale stesso.

Per questo motivo riteniamo della massima importanza che tutti i privati cittadini provvedano a fornire ogni utile informazione sui particolari del rinvenimento ed a consegnare il materiale sospetto alle Forze dell'Ordine, per debellare un fenomeno estremamente pericoloso per la fauna domestica e selvatica e potenzialmente pericoloso anche per l'uomo.

Punti di contatto: Uffici dell'Area Veterinaria dell'Azienda USL di Ferrara, avvelenamenti.animali @ ausl.fe.it e Polizie Municipali.

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